La giurisdizione del tribunale militare e del tribunale ordinario
Come viene risolto il conflitto nel caso di concorso
formale di reati?
La Corte di cassazione veniva interpellata per dirimere il conflitto positivo di giurisdizione – quando più giudici si ritengono competenti per la medesima causa – sollevato dal Giudice per le indagini preliminari di Cosenza, sollecitato dagli imputati chiamati a rispondere dei reati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale di cui all’art. 479 c.p. nonchè di violata consegna pluriaggravata ai sensi degli artt. 47 e 120 c.p.m.p..
Evidenziava il GIP che a carico degli imputati in ordine ai medesimi fatti era stata emessa richiesta di rinvio a giudizio davanti al Tribunale militare di Napoli e che, quando vi è un concorso formale, la competenza a conoscere del reato militare spetta al giudice militare mentre al giudice ordinario compete la cognizione del reato comune.
Il fatto:
Ai due pubblici ufficiali in servizio all’aliquota radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri era contestato di avere omesso di comunicare il rientro anticipato alla centrale operativa e di avere inserito nell’allegato dell’ordine di servizio nominativi di persone effettivamente controllate, ma in località ed in orari diversi da quelli riportati.
Nel corso dell’udienza preliminare veniva rilevato che a carico dei due imputati pendeva richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli per il delitto di violata consegna pluriaggravata in concorso.
Evidenzia la Suprema Corte che dai capi di imputazione dei due procedimenti emerge la sussistenza di un rapporto di connessione per concorso formale tra i reati ai sensi dell’art. 12 lett. b) c.p.p., in quanto gli elementi oggettivi della condotta posta in essere dagli imputati, trovano riscontro tanto nell’art. 479 c.p. quanto nell‘art. 120 commi 1 e 2 c.p.m.p. aggravato dall’art. 47 comma 2 c.p.m.p..
L’orientamento della Suprema Corte:
La Suprema Corte, nella sua valutazione, prende le mosse dall’art. 103 comma 3 Costituzione per cui qualsiasi violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell’amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, appartiene alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria militare.
Questo principio generale deve essere necessariamente coordinato con l’art. 13 comma 2 c.p.p. per cui in caso di connessione di reati, la competenza spetta al giudice ordinario anche per il reato militare purchè il reato comune sia più grave secondo i criteri di cui all’art. 16 comma 3 c.p.p..
Mentre negli altri casi la giurisdizione ordinaria e militare rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni.
Le uniche condizioni sono che da un lato i reati siano contestati in procedimenti pendenti, non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e che dall’altro durante le indagini preliminari non vi sia stato un provvedimento di archiviazione relativamente al reato ordinario, che renderebbe operante la connessione.
Per la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra giudice militare ed ordinario, la Suprema Corte, accertato il vincolo di connessione tra i reati contestati, deve anche valutare, in totale autonomia e discrezione, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto storico nelle sue componenti penalistiche di condotta, evento e nesso causale, attribuita, rispettivamente, dal giudice ordinario e dal giudice militare.
Resta inteso che la verifica della maggiore gravità del reato si basa sulla contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che non siano riconoscibili errori marchiani immediatamente percepibili, che la Corte non può esimersi dal modificare.
La decisione della Cassazione:
Osserva la Suprema Corte che, nel caso dei due pubblici ufficiali in servizio all’aliquota radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, non risulta sia intervenuto un provvedimento di archiviazione del processo per il reato non militare e nè sussistono i presupposti per modificare la qualificazione giuridica dei fatti essendo stata correttamente formulata dal PM procedente.
Pertanto in ragione dei più elevati limiti edittali di pena irrogabili, va riconosciuta la maggiore gravità del delitto di cui all’art. 479 c.p. contestato nel procedimento in corso presso il Tribunale di Cosenza cui appartiene la cognizione anche del reato militare in osservanza al principio sancito dall’art. 13 comma 2 c.p.p..
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