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Infortuni sul lavoro e responsabilità penale dell’azienda: l’importanza del MOG.

In materia di norme antinfortunistiche la Cassazione ha confermato che il datore di lavoro deve controllare che il soggetto sottoposto a compiti di vigilanza si attenga alle disposizioni di legge e a quelle impartitegli. Ne consegue che, se nello svolgimento dell’attività lavorativa si instauri una prassi contraria alla Legge e che può comportare pericoli per i lavoratori, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza e di tempestivo intervento circa la prassi non corretta ninstaurata, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione del D.Lgs. 81/2008.
Le Sezioni Unite hanno precisato che i concetti di interesse e vantaggio previsti dal D.Lgs. 231/2001 per attribuire la responsabilità penale all’azienda, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non al reato. Questa è l’unica interpretazione che risponde alla volontà del legislatore desumibile dall’inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose quali unici reati presupposto della responsabilità dell’ente: chiaramente non rispondono all’interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, anche se l’azienda potrebbe averne tratto un profitto, ad esempio, col risparmio di costi per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio.
Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato le lesioni o l’incidente sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio.
Sussiste il vantaggio per l’ente allorchè la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche ed ha quindi realizzato una politica d’impresa disattenta alla sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi con conseguente massimizzazione del profitto.

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