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Revenge Porn

Oggigiorno avvengono sempre più frequentemente, soprattutto fra minorenni, casi di cosidetto revenge porn che consiste nell’illecita diffusione di immagini e video a sfondo sessuale. Con l’entrata in vigore della Legge 19 luglio 2019 n. 69, che ha introdotto l’art. 612-ter codice penale, è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Presupposto del reato in questione è l’assenza del consenso da parte delle persone rappresentante per cui non costituiscono reato tutte quelle attività connesse con il cosiddetto sexting ovvero l’attività sessuale compiuta, consensualmente, fra i soggetti tramite strumenti informatici.
In altra parole qualsiasi condotta che implica la cessione di un contenuto sessualmente evidente e di natura strettamente privata, sia esso un’immagine o un video, implica la punibilità della condotta ove non ricorra il consenso delle persone rappresentate che pertanto rientrerebbe nelle ipotesi di sexting.
Il reato è aggravato nel caso in cui le condotte siano compiute attraverso strumenti informatici o telematici ovvero tramite social o strumenti di messaggistica instantanea, ad esempio whatsapp, messenger, telegram, tik tok.
La norma prevede una aggravamento ad effetto speciale con un aumento fino alla metà della pena base prevista nel caso in cui i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ipotesi che implicano la procedibilità d’ufficio del reato ovvero senza necessità della querela da parte della persona offesa.
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