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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando non è punibile

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando non è punibile

Oggi affronteremo un caso trattato dal nostro studio

C. venita citata a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 570 codice penale e il Giudice monocratico di A. la condannava alla pena di giustizia.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’imputata davanti alla Corte di Appello che condivideva il percorso argomentativo della difesa ed assolveva l’imputata.

Secondo la difesa infatti il Giudice di primo grado non valorizzava, tra le altre, che il mancato pagamento dell’assegno mensile di mantenimento del figlio si era verificato per un breve lasso di tempo e, nelle more, l’imputata dimostrava che era stato effettuato un pagamento dell’assegno per contanti e, in assoluta buona fede, non tramite sistema “tracciato”.

La Corte di Appello condivideva il percorso argomentativo della difesa, rilevando come il comportamento dell’imputata non fosse sintomatico di una volontaria sottrazione agli obblighi di assistenza anche in ragione del breve lasso di tempo in cui non è stato corrisposto l’assegno e del fatto che la somma era stata pagata per contanti.

La Corte evidenziava inoltre che non era dimostrabile la sussistenza del dolo in capo all’appellante e pertanto assolveva l’imputata con ampia formula (perchè il fatto non costituisce reato).

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