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Stalking: occhio alle dichiarazioni della vittima

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Quando può essere annullata l’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’indagato per reato di stalking .

Il Tribunale della Libertà rigettava la richiesta di riesame da parte dell’indagato per il reato di atti persecutori.
L’indagato proponeva ricorso per Cassazione adducendo che il Riesame non aveva preso in considerazione i motivi nuovi e le dichiarazioni della persona offesa prodotte dalla difesa (a seguito di investigazioni difensive) di segno opposto rispetto a quanto riferito dalla stessa vittima di stalking davanti alla Polizia giudiziaria.

Il Tribunale della Libertà si era invece limitato a valutare quanto affermato dalla persona offesa dinanzi alla Polizia, dalle cui dichiarazioni emergeva la sussistenza dei fatti attribuiti all’indagato, che aveva minacciato la persona offesa di un male ingiusto tentando anche di introdursi nell’abitazione di questa.

Le investigazioni difensive.

Dalle dichiarazioni successive della persona offesa rese al difensore dell’indagato in sede di investigazioni difensive emergeva invece un’altra verità.
Innanzitutto mancavano le condotte reiterate che la norma richiede per la configurazione del reato di stalking, essendosi invece le condotte verficatesi nell’arco di sole 12 ore.
Tali condotte inoltre non avrebbero effettivamente causato alla vittima di stalking un perdurante e grave stato di ansia, nè tantopiù avrebbero comportato un mutamento nelle abitudini di vita della persona offesa.

In sostanza mancavano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis del codice penale e conseguentemente le esigenze cautelari a carico dell’indagato.

La Cassazione infatti, avendo il Tribunale del Riesame omesso di considerare le ulteriori dichiarazioni della persona offesa incorrendo quindi in un evidente vizio di motivazione (perchè i motivi nuovi della difesa erano collegati a queste nuove dichiarazioni) annulla l’ordinanza impugnata.
Precisa la Suprema Corte che il Tribunale della Libertà dovrà valutare l’attendibilità delle originarie dichiarazioni della vittima di stalking, smentite dalle investigazioni difensive svolte dalla difesa.

Come svolgere correttamente le investigazioni difensive.

In un altro caso il Tribunale riteneva nulle le investigazioni difensive allegate all’istanza di riesame perchè il precedente difensore poteva indagare solo sugli stessi temi di indagine ma, nel porre le stesse domande che erano già state fatte dalla Polizia giudiziaria, non poteva ritornare sulle risposte date per ottenere un’informazione differente perchè ciò avrebbe integrato una violazione dell’art. 391 bis c.p.p. comma 4.

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