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La differenza tra peculato militare e malversazione.

militare

Considerazioni sull’aggravante dell’art. 47 codice penale militare di pace

Il caso.

Un caporale maggiore scelto dell’Esercito Italiano, nominato gestore fiduciario del Comprensorio demaniale militare, veniva condannato dal Tribunale militare di Verona, condanna confermata dalla Corte d’appello di Roma, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione militare per i reati di peculato militare aggravato e malversazione aggravata a danno di militari.

In dettaglio egli si appropriava indebitamente della somma che gli era stata consegnata a titolo di rimborso spese per gli alloggi “non in concessione” violando così l’art. 215 c.p.m.p..
Violava altresi l’art. 216 c.p.m.p. perchè si appropriava della somma che era stata ad egli consegnata a titolo di quote condominiali per la fruizione dei servizi del comprensorio demaniale di cui l’imputato era il gestore fiduciario.
Entrambe le condotte erano aggravate dall’art. 47 c.p.m.p. per l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando.

Cosa dice l’art. 215 codice penale militare di pace.

L’art. 215 c.p.m.p. punisce il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente all’amministrazione militare, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Nel caso di specie la Cassazione riteneva corretto il percorso argomentativo effettuato dalla Corte d’appello perchè la condotta dell’imputato veniva accertata attraverso la ricostruzione della documentazione contabile effettuata dalla Commissione d’inchiesta amministrativa nonchè da vari testimoni.

Veniva acclarato che l’indagato gestiva uti dominus le somme che gli erano state consegnate, a titolo di rimborso per gli alloggi “non in concessione” trattenendo una parte significativa di tali importi e specificava la Suprema Corte che le illiceità di tali condotte non poteva revocarsi in dubbio, attesa la natura di reato istantaneo del peculato militare, che si consuma nel momento in cui l’agente si appropria della cosa mobile o del denaro della P.A. di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione.

Cosa dice l’art. 216 codice penale militare di pace.

Dalla medesima ricostruzione della documentazione contabile effettuata dalla Commissione d’inchiesta amministrativa nonchè dagli esami testimoniali emergeva la colpevolezza dell’imputato anche in ordine al reato di cui all’art. 216 c.p.m.p..
Emergeva in maniera insindacabile come il caporale maggiore scelto si appropriava di una parte delle somme che gli venivano versate dai condomini del Comprensorio militare demaniale nella sua qualità di gestore fiduciario di tale struttura.

La malversazione a danno di militari si perfeziona nel momento stesso in cui le somme ricevute vengono distratte dall’agente rispetto alla destinazione per cui gli importi sono consegnati dai militari.
Specifica la Cassazione che per configurare il reato di cui all’art. 216 c.p.m.p. è sufficiente la sussistenza del dolo generico che si risolve nella consapevole volontà dell’agente di conferire alla somma ricevuta dai militari una destinazione diversa da quella legittima.

Una breve considerazione sull’aggravante di cui all’art. 47 c.p.m.p.

Orbene andrebbe fatta una riflessione in materia di principio di specialità come previsto dall’art. 15 c.p. nonchè dall’art. 84 c.p., per cui, in breve, non può duplicarsi la sanzione a carico dell’imputato allorchè la condotta sia sanzionata, o aggravata, dagli stessi elementi costitutivi.

L’art. 47 c.p.m.p. aggrava la condotta allorchè il militare colpevole è rivestito di un grado o investito di un comando mentre l’art. 215 c.p.m.p. pone come elemento oggettivo del reato che il militare sia incaricato di funzioni amministrative o di comando, pertanto, dovendosi considerare assorbita la circostanza aggravante dell’art. 47 nell’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 215 c.p.m.p. non dovrebbe trovare applicazione l’aggravamento, come peraltro previsto dallo stesso incipit della norma tesa ad aggravare la condotta.

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