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Responsabilità colposa in ambito sanitario

responsabilità colposa

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Decorsi causali alternativi e fattori causali interferenti nella produzione dell’evento

Il caso:

Il Tribunale di primo grado dichiarava gli imputati, nella loro veste di chirurghi presso Casa di cura, colpevoli,  in cooperazione colposa tra di loro, quali, rispettivamente primo operatore e secondo operatore, di responsabilità colposa di morte in quanto concorrevano a causare il decesso del loro paziente, affetto da colecistite cronica, per un intervento di colecistectomia videolaparoscopica, allorquando, proprio durante questo intervento, causavano una grave lesione iatrogena della via biliare principale, mediante la asportazione totale o parziale delle vie biliari extraepatiche e la lesione tramite amputazione del ramo sinistro intraepatico della vena porta oltre che dell’arteria epatica destra, e condannava entrambi alla pena di anni due di reclusione.
La Corte di Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena loro inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Il punto della Cassazione:

La Suprema Corte precisa che, in tema di perizie e consulenze, il giudice del merito può fare legittimamente propria, allorchè gli sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purchè dia congrua motivazione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire.
Al contrario sussiste vizio della motivazione l’omesso esame critico dei contenuti essenziali delle consulenze, poichè la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della motivazione, deve enunciare con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento.

Di conseguenza la sentenza di condanna che si fondi sulla sola consulenza tecnica deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta di perizia dello stesso Pubblico Ministero, gli esiti di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacchè la regola di giudizio dell’ “aldilà ogni ragionevole dubbio” impone al giudice l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria.
Sussiste altresì vizio di motivazione della sentenza che utilizzi i risultati della sola consulenza tecnica del pubblico ministero escludendo la necessità di una perizia pur in presenza di un effettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dal consulente dell’imputato.

Sempre in tema di valutazione delle risultanze degli elaborati di periti e consulenti, quando le conclusioni del consulente tecnico del P.M. non siano condivise da consulenti degli imputati ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità delle altre, purchè egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni e le argomentazioni dei consulenti delle difese.

Nel caso che in questione la Corte di appello non ha appurato se, come e in che misura sia stato superato il contrasto tra i contenuti delle cartelle cliniche, le affermazioni dei consulenti tecnici del P.M., l’epoca della perforazione duodenale e del peritonismo, l’eventuale grado della colpa di responsabilità colposa riconoscibile in capo a ciascun imputato e le sue implicazioni alla luce del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, e del vigente art. 590-sexies c.p. ed infine l’incidenza, nello sviluppo causale, del rifiuto del paziente a sottoporsi a un’operazione ipoteticamente salvifica e del tempo trascorso tra il primo intervento e quello effettuato presso il l’ospedale.
Difatti, a garanzia delle posizioni degli operatori sanitari, vi è la mancata valutazione con riferimento al grado della responsabilità colposa posto che non v’è traccia di alcun cenno critico in ordine alle considerazioni di segno contrario: non si considera nè il campo operatorio complicato da aderenze tenaci nè il decorso anomalo di assai difficile individuazione dell’arteria renale destra.

In una situazione siffatta gli eventuali errori di responsabilità colposa, sotto la specie dell’imperizia erano da valutarsi come lievi, con le conseguenze del caso, alla luce del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, e del vigente art. 590-sexies c.p..
I giudici di merito, critica la Cassazione, si sono basati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici del P.M. mentre nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato però rinvenire un’adeguata spiegazione delle ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenuto l’esaustività e incontrovertibilità dei rilievi fatti propri.

Nè esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell’apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante negli atti d’appello le questioni fossero state espressamente devolute al giudice di secondo grado, con appositi motivi, che non possono certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte degli appellanti, le argomentazioni formulate nella motivazione della sentenza di primo grado.
Precisa la Suprema Corte che ai fini dell’individuazione dell’eziologia di un evento, l’analisi giudiziale procede secondo un ben preciso paradigma logico: ciò che deve essere spiegato va inferito da un insieme di premesse costituite da enunciati relativi alle condizioni empiriche antecedenti di rilievo e da generalizzazioni asserenti delle regolarità.
Dunque, l’explanandum viene reso intelligibile mediante la connessione ad un complesso di condizioni empiriche antecedenti, sulla base delle leggi incluse nell’explanans.

E’ questa la c.d. nozione nomologico-funzionale di causa, prevalente nel pensiero scientifico moderno, secondo la quale il “perchè” di un evento risulta identificato con un insieme di condizioni empiriche antecedenti, contigue nello spazio e continue nel tempo, dalle quali dipende il susseguirsi dell’evento stesso, secondo un’uniformità regolare, rilevata in precedenza ed enunciata in una legge.
Dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare, sulla base di un adeguato supporto di carattere scientifico, se fossero prefigurabili decorsi causali alternativi o comunque fattori causali interferenti nella produzione dell’evento, e pertanto la Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte di appello.

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