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Violazione del DASPO

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Oggi affronteremo un caso relativo alla violazione del DASPO affrontato dal nostro studio

 

Il Daspo è un provvedimento con cui si vieta a persone ritenute pericolose di accedere a delle manifestazioni sportive.

Il sig. P. era destinatario di provvedimento di DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) da parte del Questore per aver provocato disordini durante lo svolgimento di un match calcistico.
Il DASPO imponeva al P. di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri per “firmare” sul registro delle presenze in occasione di eventi sportivi.
Lo stesso tuttavia in occasione di match della Nazionale, unitamente ai signori S. e D., non si recava a firmare presso la Stazione dei Carabinieri e venivano pertanto tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il Giudizio:

Nel corso del giudizio veniva innanzitutto eccepito la violazione dell’art. 415-bis comma 3 codice procedura penale per cui gli atti venivano restituiti al PM per lo svolgimento degli incombenti di rito.
Successivamente si eccepiva la violazione dell’art. 542 codice procedura penale con riferimento al Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie (cd. ”taglia-tribunalini) non essendo stato così correttamente indicato il luogo di svolgimento del giudizio.
Infine veniva ricusato il Giudice procedente, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 codice procedura penale, che ritiene ricusabile il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato che abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Eccezione coltivata sino davanti la Suprema Corte di Cassazione.
La Corte di Appello poneva fine alla vicenda con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Dinanzi al Giudice di secondo grado veniva infatti anche contestata la violazione dell’art. 1 comma 1 Legge n. 118/2014 che ha introdotto la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis Legge n. 67/2014 che imponeva in sostanza, con una sorta di ultrattività della dichiarazione di contumacia, l’obbligo della notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Gli imputati S. e D., difesi da altro difensore, venivano condannati alla pena di giustizia.

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