La Cassazione ha chiarito in numerose occasioni che integra l’elemento materiale del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), il reiterato invio alla vittima di “sms” o di messaggi di posta elettronica o postati su “social network” (ad es. “facebook”), nonchè la divulgazione tramite “social” di filmati ritraenti rapporti sessuali fra l’autore del reato e la vittima, considerata la capacità di tali comportamenti di provocare il turbamento previsto dalla norma come elemento costitutivo del reato.
Nel processo in discussione (Cass. Sez. V, 29-03-2019, n. 13800) la Corte di Cassazione pur ritenendo credibili le dichiarazioni della persona offesa e del testimone del PM, in quanto “lineari, logiche, prive di contraddizioni e intrinsecamente credibili”, rilevava la mancata dimostrazione dell’evento del reato ovvero “la determinazione di uno stato permanente di ansia e di paura e di un fondato timore per l’incolumità personale”.
Difatti bisogna tenere bene a mente che lo stalking è un delitto “ad evento di danno”, pertanto dal comportamento dell’agente deve derivare uno degli eventi alternativamente richiesti dall’art. 612-bis c.p. ovvero un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva oppure da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
STALKING E SOCIAL NETWORK
Gianfranco Rotondo
L’Avv. Gianfranco Rotondo, abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori, svolge il nobile ufficio difensivo in materia di diritto penale prevalentemente in Bari ed in Roma dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione; si è occupato di controversie di rilievo mediatico nazionale, tra cui il tentato omicidio O. (subentrando nella difesa davanti alla Corte di Appello di Torino) e l’Operazione Mondi Connessi dinanzi alla Corte d’Assise di Catania.