Il ddl Zan prevede l’inserimento all’art. 604-bis c.p., che sanziona la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, della punibilità anche per coloro che propagandano e istigano a delinquere per motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
L’attuale formulazione dell’art. 604-bis c.p. prevede una pena sino a quattro anni di reclusione per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La sanzione è addirittura elevata sino a sei anni di reclusione per coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
La sanzione è sempre fino a sei anni di reclusione, ma con un aumento del minimo edittale pari a due anni, se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Un ulteriore aggravamento della pena, come previsto anche dal ddl Zan, è contenuto nell’art. 604-ter c.p. che presenta un’interessante aspetto anche in materia di circostanze attenuanti per il soggetto responsabile che non potranno mai essere giudicate prevalenti e neppure equivalenti rispetto alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal primo comma.
Il primo comma dell’art. 604-ter c.p. recita che per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
In altre parole il reo di discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, in caso di entrata in vigore della modifica normativa, non potrebbe vedere applicate circostanze attenuanti in proprio favore.
Nella seduta di ieri è stato approvato un’ulteriore emendamento il quale chiarisce che per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi mentre per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
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Omofobia: cosa prevede il disegno di legge
Gianfranco Rotondo
L’Avv. Gianfranco Rotondo, abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori, svolge il nobile ufficio difensivo in materia di diritto penale prevalentemente in Bari ed in Roma dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione; si è occupato di controversie di rilievo mediatico nazionale, tra cui il tentato omicidio O. (subentrando nella difesa davanti alla Corte di Appello di Torino) e l’Operazione Mondi Connessi dinanzi alla Corte d’Assise di Catania.