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Omofobia: cosa prevede il disegno di legge

Il ddl Zan prevede l’inserimento all’art. 604-bis c.p., che sanziona la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, della punibilità anche per coloro che propagandano e istigano a delinquere per motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
L’attuale formulazione dell’art. 604-bis c.p. prevede una pena sino a quattro anni di reclusione per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La sanzione è addirittura elevata sino a sei anni di reclusione per coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
La sanzione è sempre fino a sei anni di reclusione, ma con un aumento del minimo edittale pari a due anni, se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Un ulteriore aggravamento della pena, come previsto anche dal ddl Zan, è contenuto nell’art. 604-ter c.p. che presenta un’interessante aspetto anche in materia di circostanze attenuanti per il soggetto responsabile che non potranno mai essere giudicate prevalenti e neppure equivalenti rispetto alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal primo comma.
Il primo comma dell’art. 604-ter c.p. recita che per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
In altre parole il reo di discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, in caso di entrata in vigore della modifica normativa, non potrebbe vedere applicate circostanze attenuanti in proprio favore.
Nella seduta di ieri è stato approvato un’ulteriore emendamento il quale chiarisce che per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi mentre per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
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