GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E PRESCRIZIONE DEL REATO
Oggi discuteremo di un caso affrontato dal nostro studio relativo alla guida in stato di ebbrezza
Il fatto:
La signora F., in evidente stato di ebbrezza alcolica, colpevolmente si metteva alla guida della propria autovettura e veniva fermata da agenti della Polstrada, presentando “difficoltà nell’espressione verbale e forte alitosi alcolica”, per cui veniva sottoposta ad accertamento qualitativo con apparecchio precursore dando esito positivo.
Veniva pertanto sottoposta alle due prove etilometro Alcool Test che davano entrambe esito positivo e pertanto alla signora F. veniva ritirata la patente e la stessa veniva deferita alla Pubblica Autorità in stato di libertà.
L’indagata per guida in stato di ebbrezza era così destinataria di richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del PM, decreto penale emesso dal GIP per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lettera B) e 2 sexies del Codice della Strada .
Il giudizio:
La sig.ra F. – convinta delle proprie ragioni – proponeva opposizione contro il decreto penale di condanna alla pena (sospesa) dell’ammenda di euro 4.350,00.
Nel corso della prima udienza veniva rilevato dalla difesa che il decreto di giudizio immediato non era stato correttamente notificato all’imputata.
Secondo l’orientamento della Cassazione la notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perchè detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio.
Allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto e, nel caso vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l’imputato nè vi siano altre persone idonee a ricevere l’atto.
Precisa altresi la Suprema Corte che per le notifiche eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 c.p.p. si osservano le disposizioni dell’art. 157 c.p.p., infatti, le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall’art. 157 comma 8 c.p.p. sono conseguenti al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell’imputato).
Tali situazioni sono di per sè preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art. 161 comma 4 c.p.p..
L’impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. non potendosi pertanto procedere con le forme previste dall’art. 157 comma 8 c.p.p..
Quindi nel caso in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall’art. 157 comma 7 c.p.p., la notifica deve essere eseguita ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., non potendosi procedere con le forme previste dall’art. 157 comma 8 c.p.p..
Il Giudice monocrativo rilevava pertanto l’omessa notifica in favore dell’imputata e disponeva rinvio dell’udienza con rinnovazione della notifica.
All’udienza successiva veniva rilevato che, trattandosi di reato contravvenzionale, era decorso il termine minimo prescrizionale senza che fosse intervenuto alcun ulteriore atto valido interruttivo della prescrizione.
Il Giudice dichiarava pertanto non doversi procedere nel confronti dell’imputata perchè il reato era estinto per prescrizione.
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