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VERDINI CONDANNATO: ECCO PERCHÉ È FINITO A REBIBBIA

Denis Verdini è stato condannato a sei anni e mezzo per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino con la parola fine messa dalla Cassazione che pur gli aveva abbuonato quattro mesi per la prescrizione dei reati di truffa relativa ai contributi all’editoria (la Corte d’Appello di Firenze lo aveva condannato a sei anni e dieci mesi).

L’ex senatore di Forza Italia, secondo la vigente normativa in materia di misure alternative alla detenzione, non avendo ancora compiuto 70 anni non può beneficiare di alcun regime detentivo alternativo al carcere, dove si è recato in attesa del compimento del settantesimo anno di età il prossimo maggio.

Che cos’è la bancarotta.

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il Codice della crisi e dell’insolvenza che modifica il codice civile e la legge fallimentare in materia di reati fallimentari e prefallimentari. La nuova norma impone agli imprenditori l’implementazione di un’adeguata organizzazione amministrativa e contabile per l’immediata rilevazione della crisi dell’impresa e l’adozione di strumenti tesi al superamento della crisi e al ritorno all’operatività aziendale anche rivolgendosi ad organismi specializzati come gli OCRI (Organismi di composizione della crisi di impresa), favorendo gli accordi di ristrutturazione del debito ed ampliando le ipotesi di esdebitazione che consente di liberarsi, in modo progressivo, da ogni debito. 

Gli articoli 216 e 217 Legge Fallimentare differenziano le ipotesi di bancarotta in fraudolenta e semplice. La bancarotta fraudolenta punisce da tre a dieci anni di reclusione, l’imprenditore “fallito” che occulta, distrugge o dissipa, anche in parte, i propri beni per non adempiere ai propri debiti verso i creditori oppure sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili per recare pregiudizio ai creditori ottendo un illecito profitto.

La bancarotta semplice invece punisce l’imprenditore “fallito” che fa spese personali eccessive rispetto alla propria condizione economica, consuma una buona parte del proprio patrimonio in operazioni imprudenti o compie operazioni imprudenti per ritardare il fallimento, aggrava il proprio dissesto finanziario non richiedendo il fallimento o non adempie agli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

È evidente il beneficio che gli imprenditori in difficoltà finanziare posso ottenere dalla corretta adozione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un piano attestato di risanamento o di un accordo di composizione della crisi omologato perchè, secondo l’art. 217-bis Legge Fallimentare, non si configurerebbero in tal caso i reati di bancarotta, ad eccezione delle ipotesi previste dall’art. 218 Legge Fallimentare.

L’art. 218 infatti sanziona, non solo l’imprenditore, ma anche i liquidatori imprudenti che continuano a chiedere prestiti mascherando il dissesto o lo stato d’insolvenza dell’azienda, liquidatori che possono essere anche puniti se commettono i reati di bancarotta sensi degli articoli 223 e 224 Legge Fallimentare.

Quali sono le misure alternative al carcere.

La Legge prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere: si tratta delle misure alternative alla detenzione.

Tra queste vi è l’affidamento in prova al servizio sociale che consente la possibilità di scontare la pena residua pari a tre anni fuori dal carcere (quattro anni se il condannato ha tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio positivo sulla sua personalità) in libertà assistita e controllata, purchè il condannato si dimostri “rieducabile” e non rischi di commettere altri reati, nonchè la detenzione domiciliare (anche speciale), la semilibertà e le misure di natura “esecutiva”.

Esamineremo quivi la detenzione domiciliare che è la misura alternativa che interesserebbe il caso in questione.

L’art. 47-ter Ordinamento Penitenziario prevede che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere scontata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, se il condannato ha compiuto 70 anni.

Potranno quindi beneficiare della detenzione domiciliare anche i condannati a pene maggiori di quattro anni nel caso in cui si trovino, tra le altre ipotesi, in condizioni di grave infermità fisica, con l’immediata liberazione che può essere disposta anche dal Magistrato di Sorveglianza in attesa dell’esito del procedimento davanti al Tribunale.

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