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STALKING E SOCIAL NETWORK

La Cassazione ha chiarito in numerose occasioni che integra l’elemento materiale del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), il reiterato invio alla vittima di “sms” o di messaggi di posta elettronica o postati su “social network” (ad es. “facebook”), nonchè la divulgazione tramite “social” di filmati ritraenti rapporti sessuali fra l’autore del reato e la vittima, considerata la capacità di tali comportamenti di provocare il turbamento previsto dalla norma come elemento costitutivo del reato.
Nel processo in discussione (Cass. Sez. V, 29-03-2019, n. 13800) la Corte di Cassazione pur ritenendo credibili le dichiarazioni della persona offesa e del testimone del PM, in quanto “lineari, logiche, prive di contraddizioni e intrinsecamente credibili”, rilevava la mancata dimostrazione dell’evento del reato ovvero “la determinazione di uno stato permanente di ansia e di paura e di un fondato timore per l’incolumità personale”.
Difatti bisogna tenere bene a mente che lo stalking è un delitto “ad evento di danno”, pertanto dal comportamento dell’agente deve derivare uno degli eventi alternativamente richiesti dall’art. 612-bis c.p. ovvero un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva oppure da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

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