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Gratuito Patrocinio e Autocertificazione Falsa

Gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio a spese dello Stato e Autocertificazione falsa

 

Oggi discuteremo di un caso affrontato dal nostro studio

 

Il caso

Il sig. F. era destinatario di un decreto penale di condanna alla pena di euro 30.000 di multa perchè nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dichiarava ed attestava falsamente di non aver percepito alcun reddito rispetto all’ultima dichiarazione e di non superare i minimi reddituali, mentre dalla verifiche della Guardia di Finanza risultava che il reale reddito del nucleo familiare era quantificato in euro 54.025.

Il giudizio

L’imputato – certo delle proprie buone ragioni – proponeva opposizione avverso il decreto penale di condanna per cui veniva incardinato giudizio immediato.
Alla prima udienza davanti al Tribunale monocratico veniva eccepito dalla difesa la nullità del decreto di giudizio immediato per violazione degli articoli 429 e 456 del codice di procedura penale in quanto erano indicati in maniera insufficiente i requisiti di cui all’art. 429 comma 1 lettere C e F del codice di procedura penale.

Veniva altresi eccepito dall’imputato la nullità della notifica del decreto penale di condanna nonchè del decreto di giudizio immediato.
L’imputato difatti, seppur residente in Italia, era di fatto domiciliato nel Regno Unito e dimostrava, nel corso della prima udienza, in maniera precisa e rigorosa, che la casa dove era stata effettuata la notifica non era la sua casa di abitazione e che i familiari a cui erano stati notificati gli atti non erano familiari conviventi.

Cosa dice la Cassazione

Per la Suprema Corte l’erronea indicazione della data di udienza nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina una nullità di ordine generale che afferisce l’intervento dell’imputato in giudizio e che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio, per cui l’incertezza assoluta sulla data dell’udienza di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina la nullità assoluta del decreto.
Precisa la Cassazione che la nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza assoluta della data dell’udienza di comparizione o per erronea indicazione di tale data nella notifica all’imputato o nell’avviso al difensore è equiparabile alla mancanza della data.

Cosa dice la Corte Europea dei Diritti Umani

La Corte di Strasburgo ha affermato che vi è violazione dell’art. 6 CEDU tutte le volte che gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondano al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell’imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi.

Tale principio della Corte Europea dei Diritti Umani impone al Giudice nazionale l’obbligo di verificare se l’accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l’esistenza di un potenziale attentato al diritto dell’imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.

L’esito

Il Giudice, stante quanto rilevato dalla difesa, non poteva che dichiarare nullo il decreto penale di condanna e conseguentemente il decreto di giudizio immediato per cui restutiva gli atti al PM per effettuare di nuovo le notifiche all’imputato.
Tuttava, nel more, decorreva il termine di prescrizione in favore dell’imputato.

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