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OMICIDIO COLPOSO, NESSO CAUSALE E MANOVRA DI KRISTELLER

La Corte d’Appello, dopo aver rinnovato l’istruttoria dibattimentale, assolveva il ginecologo per non aver commesso il fatto dal reato di falso per soppressione di una cartella clinica relativa al parto e perchè il fatto non sussiste dal reato di omicidio colposo della neonata attraverso errate manovre di Kristeller, che provocavano una grave sofferenza ipossica al feto con conseguente esito letale cinque giorni dopo la nascita.

Il consulente tecnico del pubblico ministero, dinanzi alla Corte d’Appello, affermava che non sussisteva altra causa della grave sofferenza respiratoria della neonata che quella dovuta alle errate ed intempestive manovre di Kristeller effettuate dall’imputato, sottolineando che il feto, stando all’ultimo tracciato veritiero, era in buone condizioni mentre le manovre dell’imputato furono effettuate in un tempo troppo anticipato rispetto a quello in cui potevano essere svolte senza conseguenze lesive perchè il feto non si trovava ancora in zona perineale.
Proponeva ricorso davanti alla Cassazione il Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione.

La Suprema Corte ha già chiarito con precedente pronuncia che il giudizio di elevata probabilità logica non definisce il nesso causale ma costituisce il criterio con il quale il giudice deve procedere all’accertamento probatorio di tale nesso causale, verificando se la legge statistica di riferimento trovi applicazione nel caso concreto di giudizio, stante l’alta probabilità logica che siano da escludere fattori causali alternativi.

Secondo tale criterio ermeneutico, la Corte ha riconosciuto che l’encefalopatia neonatale dovuta ad un distacco intempestivo di placenta fosse stata determinata dall’erronea esecuzione della manovra di Kristeller, stante la mancanza di altri ipotizzabili fattori causali associati al parto o alla gravidanza.
Il principio in generale discende dalle affermazioni delle Sezioni Unite “Franzese” che hanno fissato, sia pur in una fattispecie di causalità omissiva impropria, alcuni snodi logico-giuridici fondamentali per la verifica del nesso di causalità nei reati colposi.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Allo stesso modo, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento – e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo – comportano l’esito assolutorio del giudizio.

Causalità omissiva e causalità commissiva nei reati colposi rispondono a regole identiche ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità, poichè i comportamenti che le realizzano sono strettamente connessi, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma, frequentemente, pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia, attenzione.
La distinzione attiene, quindi, soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso, per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anzichè fondato sui dati della realtà, come nella causalità commissiva; infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità.

Bisogna cioè verificare – sulla base delle evidenze processuali – che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa omessa (nel reato colposo omissivo improprio) o al contrario non compiuta la condotta commissiva assunta a causa dell’evento (nel reato commissivo colposo), ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato (oppure sarebbe avvenuto molto dopo o avrebbe comunque avuto minore intensità lesiva).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha omesso di confrontarsi con la seconda regola di giudizio del nesso di causalità colposa, e cioè la verifica circa l’alta probabilità ovvero l’elevato grado di credibilità razionale dell’ipotesi di derivazione causale “condotta-evento” ovvero accertare l’assenza di cause determinanti l’evento diverse da quella ipotizzata.

Gli stessi Giudici di secondo grado poi in maniera del tutto illogica ritenevano il mancato superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio, optando per l’assoluzione, in ragione della mancata possibilità di ricostruire con certezza le cause dell’ipossia della neonata a causa della soppressione e successiva falsificazione della cartella clinica che avrebbe dovuto attestare quanto accaduto nell’intervallo di tempo dalle otto del mattino sino alla nascita.
Anche tale assioma paradossale, e cioè che la commissione di un reato finalizzato ad occultare le prove della commissione di un altro reato possa costituire, in relazione a quest’ultimo, limite al superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio, conduceva la Cassazione all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione per omicidio colposo nei confronti del ginecologo, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello.

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