{"id":1929,"date":"2023-03-15T18:57:49","date_gmt":"2023-03-15T17:57:49","guid":{"rendered":"https:\/\/labfirm.it\/?p=1929"},"modified":"2023-03-15T18:58:01","modified_gmt":"2023-03-15T17:58:01","slug":"cosa-stabilisce-il-codice-dellambiente-in-ordine-agli-scarichi-di-acque-reflue-industriali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/labfirm.it\/zh\/cosa-stabilisce-il-codice-dellambiente-in-ordine-agli-scarichi-di-acque-reflue-industriali\/","title":{"rendered":"COSA STABILISCE IL CODICE DELL\u2019AMBIENTE IN ORDINE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI?"},"content":{"rendered":"
Oggigiorno \u00e8 sempre pi\u00f9 discusso il tema dei \u201creati ambientali\u201d nel settore industriale, al fine della tutela dell\u2019ambiente ormai obiettivo primario del Governo, che mira a “fare cassa” attraverso le irrogazioni di pesanti sanzioni pecuniarie piuttosto che avviare una politica di incentivi alle aziende per adeguarsi al TU ambiente (nonch\u00e9 alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro). Ci sono ovviamente delle conseguenze quando questi reati vengono commessi.<\/p>\n\n\n\n
Cosa accade e quali sanzioni vengono emesse nel caso avvenga uno sversamento di acque reflue industriali senza le dovute autorizzazioni e quali sono i controlli previsti ai sensi di Legge?<\/p>\n\n\n\n
In un nostro caso di scuola del nostro Studio il Pubblico Ministero (all\u2019esito delle attivit\u00e0 difensive predisposte unitamente alla consulenza dell\u2019ingegnere ambientale nominato dalla difesa), ritenendo cessate le esigenze cautelari, disponeva l\u2019immediato dissequestro dell\u2019impianto. Sulla scorta di tale attivit\u00e0 veniva altres\u00ec concessa la facolt\u00e0 (in alternativa al processo) all\u2019imputato di estinguere il reato pagando un\u2019ammenda ridotta di un quarto rispetto alla sanzione massima edittale prevista dalla norma.<\/p>\n\n\n\n
Vediamo cosa dicono gli artt. 125 e 137 D. lgs 152\/06 \u2013 Codice dell\u2019ambiente.<\/p>\n\n\n\n
Art. 125:<\/p>\n\n\n\n
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonch\u00e9 dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n\n\n\n 2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3\/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3\/A, la domanda di cui al comma 1 deve altres\u00ec indicare: \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n\n\n\n a) la capacit\u00e0 di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacit\u00e0 di produzione dev’essere indicata con riferimento alla massima capacit\u00e0 oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 <\/em><\/p>\n\n\n\n b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n Art. 137:<\/p>\n\n\n\n 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo\u00a029 quattuordecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, \u00e8 punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3\/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena \u00e8 dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo\u00a029 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3\/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorit\u00e0 competente a norma degli articoli\u00a0<\/em>107<\/em><\/a>, comma 1, e\u00a0<\/em>108<\/em><\/a>, comma 4, \u00e8 punito con l’arresto fino a due anni.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo\u00a0<\/em>131<\/em><\/a>\u00a0\u00e8 punito con la pena di cui al comma 3.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 5. Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti pi\u00f9 restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorit\u00e0 competente a norma dell’articolo 107, comma 1, \u00e8 punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3\/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altres\u00ec al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo\u00a0<\/em>110<\/em><\/a>, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo\u00a0<\/em>110<\/em><\/a>, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo\u00a0<\/em>101<\/em><\/a>, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca pi\u00f9 grave reato, \u00e8 punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli\u00a0<\/em>55<\/em><\/a>\u00a0\u662f\u00a0<\/em>354<\/em><\/a>\u00a0del codice di procedura penale.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo\u00a0<\/em>113<\/em><\/a>, comma 3, \u00e8 punito con le sanzioni di cui all’articolo\u00a0<\/em>137<\/em><\/a>, comma 1.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorit\u00e0 competente ai sensi dell’articolo\u00a0<\/em>84<\/em><\/a>, comma 4, ovvero dell’articolo\u00a0<\/em>85<\/em><\/a>, comma 2, \u00e8 punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli\u00a0<\/em>103<\/em><\/a>\u00a0\u662f\u00a0<\/em>104<\/em><\/a>\u00a0\u00e8 punito con l’arresto sino a tre anni.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo\u00a0<\/em>88<\/em><\/a>, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualit\u00e0 delle acque designate ai sensi dell’articolo\u00a0<\/em>87<\/em><\/a>, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorit\u00e0 competente ai sensi dell’articolo\u00a0<\/em>87<\/em><\/a>, comma 3, \u00e8 punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.<\/em> <\/p>\n\n\n\n 13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali \u00e8 imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantit\u00e0 tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purch\u00e9 in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorit\u00e0 competente.<\/em> <\/p>\n\n\n\n