fbpx

Frode all’assicurazione: aiuta davvero a rendere ricchi?

Come è ben risaputo, in caso di incendio a danno di beni immobili, come edifici o altre costruzioni, e mobili, per esempio le automobili, l’assicurazione paga il proprietario dei suddetti beni, qualora la abbia stipulata.

Ma è altrettanto risaputo che esistono i casi di incendio doloso, causato dall’assicurato: si fa riferimento a quelle situazioni in cui lo scopo è quello di riscuotere un risarcimento dalla propria compagnia: si tratta di un reato simulato e come tale è sottoposto alle pene previste dal Codice Penale.

Sul piano soggettivo ci sono due tipi di dolo: quello generico, quando c’è la coscienza e la volontà di creare un fuoco che, per le sue caratteristiche (vastità, rapida propagazione e difficoltà di spegnimento delle fiamme) e la sua violenza, si propaga fino a creare un vero e proprio pericolo per l’ incolumità pubblica;        e quello specifico, in cui è compreso anche l’elemento psicologico del reato, cioè vi è la volontà di appiccare un incendio per il solo scopo di danneggiare, senza prevedere il reale pericolo che si potrebbe creare.

Il secondo caso è quello più “particolare”: può essere commesso, per l’appunto, da un soggetto che ha intenzione di ottenere, per sé o altri, l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto assicurativo. Per altri si intende quella situazione in cui un soggetto, che non c’entra con il contratto, commette il reato su incarico dell’assicurato, magari dietro compenso.

Vi è anche l’incendio “colposo” quando il compimento del fatto non è voluto dal soggetto, ma si realizza comunque a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia (mancanza di preparazione specifica) oppure per inosservanza di leggi, regolamenti od ordini.

L’incendio doloso, infine, è punito in modo più grave (con reclusione da tre a sette anni e da quattro a dieci anni, in caso di incendio a danni di un bosco) rispetto a quello colposo (reclusione da 1 a 5 anni, anche in caso di incendio boschivo).

In un caso trattato dal nostro Studio legale, i signori Leonida e Serse venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di incendio e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, quali mandanti, unitamente al sig. Efialte, quale esecutore materiale dell’incendio, per aver incendiato la propria attività commerciale e riscuotere il risarcimento dall’assicurazione.

Nel corso del processo di primo grado, gli imputati Leonida e Serse, difesi dall’Avv. Gianfranco Rotondo, eccepivano dapprima la mancanza della procura speciale della assicurazione, costituita parte civile, e poi la tardività della querela presentata dalla stessa assicurazione.

All’esito del processo veniva disposto il non luogo a procedere per prescrizione in favore degli imputati Leonida e Serse, mentre l’imputato Efialte, attualmente collaboratore di giustizia e difeso da altro avvocato, veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno.

ru_RUРусский