{"id":611,"date":"2020-10-21T14:34:55","date_gmt":"2020-10-21T12:34:55","guid":{"rendered":"https:\/\/labfirm.it\/?page_id=611"},"modified":"2022-10-04T13:34:52","modified_gmt":"2022-10-04T11:34:52","slug":"casi-giudiziari","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/labfirm.it\/ro\/casi-giudiziari\/","title":{"rendered":"Cazuri judiciare"},"content":{"rendered":"
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Il sig. P., latitante albanese con numerosi precedenti penali, veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto, gi\u00e0 in precedenza espulso dal territorio dello Stato mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, veniva arrestato nel porto di B. mentre cercava di rientrare in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.<\/p>

Tratto a giudizio per rispondere del reato di traffico di opere d\u2019arte e cocaina, l\u2019imputato, difeso dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo, dapprima chiedeva ed otteneva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e \u2013 dopo due giorni dall\u2019ordinanza di sostituzione della predetta misura cautelare \u2013 otteneva l\u2019immediata e definitiva scarcerazione da parte del Tribunale del Riesame di A..\u00a0<\/span><\/p>

Ed invero, come eccepito dalla difesa, non pervenivano al Tribunale del Riesame atti ulteriori e diversi rispetto all\u2019ordinanza applicativa della misura coercitiva e alla richiesta del PM che l\u2019aveva preceduta, mancando cos\u00ec sia la comunicazione della notizia di reato, sia le diverse informative conseguenti, sia, soprattutto, le conversazioni intercettate (dalle quali sarebbero scaturiti proprio i gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali il GIP aveva emesso l\u2019ordinanza di misura coercitiva).<\/p>

Da ci\u00f2 scaturiva la perdita di efficacia dell\u2019ordinanza che aveva disposto la misura coercitiva, con conseguente immediata scarcerazione dell\u2019imputato.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Il sig. L. veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia per aver sottoposto la convivente more uxorio <\/i>ed i figli minori a continui maltrattamenti, ad un regime di vita particolarmente penoso e vessatorio e perch\u00e9 poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la propria convivente a versargli somme di danaro al fine di procurare a s\u00e9 un ingiusto profitto.<\/p>

Nello specifico, la persona offesa, riferiva ai Carabinieri della Stazione A. di esser stata sottoposta per circa due anni a maltrattamenti da parte di L.C., il quale \u2013 soprattutto a causa dell\u2019abuso di alcolici \u2013 la ingiuriava e la maltrattava, minacciandola altres\u00ec di portar via i figli con s\u00e9 in Romania. Inoltre il sig. L. le chiedeva ripetutamente somme di danaro.<\/p>

Con ordinanza il GIP di B., a seguito dell\u2019istanza formulata dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo, dapprima sostituiva la custodia cautelare in carcere con quella \u2013 pi\u00f9 attenuata \u2013 del divieto di dimora nel comune di residenza del L., salvo poi, all\u2019esito di ulteriore istanza, disporre la completa liberazione dell\u2019indagato.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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In seguito alla querela sporta dalla moglie e dal figlio del sig. M., deceduto presso l\u2019Ospedale di B., venivano svolti dai consulenti tecnici e dai consulenti di parte accertamenti autoptici, istologici, diagnostici al fine di fare chiarezza sulle cause del decesso.\u00a0<\/span><\/p>

Dalla ricostruzione precisa, attenta e dettagliata di tutta la vicenda sanitaria, secondo il P.M. ed i consulenti tecnici nominati, non si ravvisavano condotte dei sanitari intervenuti rivelatesi inadeguate, negligenti o contrarie ai dettami e protocolli diagnostici e terapeutici che andavano adottati nel complesso caso.<\/i><\/p>

Ed invero, la morte di M. avveniva per uno \u201cscompenso multi organo secondario ad una febbre di origine sconosciuta in soggetto affetto da iperpiressia continuo\/remittente, resistente alla terapia, da insufficienza epatorenale e da episodi recidivanti di ischemia miocardica transitoria\u201d.\u00a0<\/span><\/p>

Orbene, esente da profili di qualsivoglia responsabilit\u00e0 era da ritenersi la condotta di tutti i sanitari e per detti motivi il procedimento veniva archiviato ai sensi dell\u2019art. 554, primo comma c.p.p..<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Il sig. S., pluripregiudicato, veniva attinto da ordinanza di misura cautelare in carcere con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di B..<\/p>

Ed invero, il sig. S. veniva arrestato perch\u00e9, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con l\u2019obbligo di soggiorno, veniva sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri di B. mentre si intratteneva all\u2019interno del cortile condominiale in compagnia di numerosi soggetti, la gran parte dei quali gravati da precedenti penali, anche recenti, di un certo allarme sociale.<\/p>

All\u2019udienza di convalida dell\u2019arresto in flagranza di reato l\u2019imputato otteneva, tramite l\u2019Avv. Gianfranco Rotondo che prospettava al GIP le novit\u00e0 legislative in materia di adozione delle misure cautelari restrittive con la prognosi della massima pena applicabile, l\u2019immediata scarcerazione con la sola prescrizione dell\u2019obbligo di presentazione da parte del sig. S. al vicino presidio di p.g.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Il sig. S. veniva tratto in arresto con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di B..<\/p>

Il sig. S. veniva arrestato per aver violato l\u2019art. 12 del D.lgs. 286\/98 perch\u00e9, in violazione delle norme relative alla disciplina dell\u2019immigrazione, effettuava il trasporto nel territorio dello Stato di quattro cittadini siriani che venivano rinvenuti rinchiusi all\u2019interno del vano cuccetta del tir da egli condotto e proveniente dalla Grecia.<\/p>

L\u2019imputato \u2013 difeso dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo \u2013 chiedeva ed otteneva la scarcerazione in virt\u00f9 dell\u2019applicazione della normativa che aveva appena novellato la materia delle misure cautelari con un positivo giudizio prognostico sulla pena finale applicabile.<\/p>

Ci\u00f2 posto, il GIP, scarcerava immediatamente il S. e sostituiva la misura cautelare della detenzione in carcere con quella del divieto di dimora nelle regioni Puglia, Molise, Marche, Emilia Romagna e Veneto.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Con decreto di citazione il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di B. citava il minore V. perch\u00e9 rispondesse del reato di calunnia poich\u00e8, sapendolo innocente, accusava A. dei reati di cui agli articoli 612 e 581 c.p.: in particolare sporgeva querela presso la stazione Carabinieri di A. nei confronti di A. affermando che lo stesso \u201cgli metteva la sua mano al collo, spingendolo verso il muro e poi gli sferrava due ceffoni al viso e con tono minaccioso diceva se parli ancora ti ammazzo\u201d.<\/p>

Durante il dibattimento l\u2019imputato depositava consulenza informatica redatta dai consulenti nominati dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo che smentivano le dichiarazioni rese dai numerosi testimoni dell\u2019accusa, non potendosi cos\u00ec provare la penale responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato V.<\/p>

Nello specifico, le dichiarazioni rese da tutti i testi offrivano due versioni degli accadimenti totalmente divergenti tra loro ma entrambe verosimili e soprattutto, il principale teste d\u2019accusa, citato ai sensi dell\u2019art. 507 c.p.p., non poteva essere sentito, come eccepito dalla difesa, in quanto escusso in violazione degli artt. 63 e seguenti del c.p.p..<\/p>

Alla luce di ci\u00f2, nell\u2019impossibilit\u00e0 di giungere ad una dichiarazione di colpevolezza dell\u2019imputato al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio, anche alla luce della perizia informatica su conversazione Facebook prodotta dalla difesa e dell\u2019impossibilit\u00e0 giuridica di sentire il testimone principale dell\u2019accusa, l\u2019imputato veniva assolto per insussistenza del fatto.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Il sig. C. veniva citato in giudizio per l\u2019introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi in quanto, al fine di trarne profitto, introduceva sul territorio nazionale prodotti industriali con marchio contraffatto nel vano portabagagli della sua vettura.<\/p>

All\u2019esito del procedimento l\u2019imputato chiedeva la pronuncia di sentenza di assoluzione.<\/p>

Ed invero, come proposto dalla difesa, poich\u00e9 la prova dei fatti contestati deve essere certa, il difetto di dimostrazione circa l\u2019effettiva messa in commercio dei capi contraffatti non consentiva di affermare la penale responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato difeso dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo.\u00a0<\/span><\/p>

Per detti motivi il sig. C. veniva assolto per insussistenza del fatto.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Il sig. F. veniva citato in giudizio per il reato di furto in quanto, al fine di trarne profitto, prelevava da un distributore automatico, dopo averlo scassinato, le somme presenti e se ne impossessava, con l\u2019aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose (per avere forzato il distributore automatico esposto alla pubblica fede).<\/p>

Tratto a giudizio ed all\u2019esito dell\u2019istruzione dibattimentale l\u2019imputato chiedeva la pronuncia di sentenza di assoluzione a fronte della richiestada parte del PM di condanna a sei mesi di reclusione.<\/p>

Nel caso di specie, venivano escussi in qualit\u00e0 di testimoni gli agenti della Polizia di Stato intervenuti in flagranza di reato, i quali riferivano di aver sorpreso l\u2019imputato intento a sferrare calci e pugni contro il distributore, di averlo fermato e di aver eseguito una perquisizione personale all\u2019esito della quale erano state rinvenute somme di danaro.\u00a0<\/span><\/p>

Durante l\u2019esame testimoniale in dibattimento, per\u00f2, sollecitati dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo, difensore dell\u2019imputato, i testimoni precisavano che non avevano effettivamente visto l\u2019imputato mentre prelevava denaro dal distributore.<\/p>

Alla luce di ci\u00f2, obiettava la difesa, in mancanza di prova certa circa la circostanza che, in seguito alla violenza dispiegata contro la macchina erogatrice sia stato possibile effettuare il prelievo di denaro ivi contenuto da parte dell\u2019imputato, occorreva dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e cio\u00e8 di \u201cdanneggiamento\u201d (art. 635 c.p.), per cui tuttavia difettava la condizione di procedibilit\u00e0.<\/p>

Il Tribunale di B. sposava appieno le tesi difensive ed assolveva il F. dal reato ascritto, pur essendo stati i fatti accertati in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato di B.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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NEPLATIREA DEDUC\u021aIILOR DE SECURITATE SOCIAL\u0102<\/b><\/span><\/p>

Il sig. D. veniva citato in giudizio in ordine ai reati di cui agli articoli 81 c.p. e 2, comma 1bis L. 638\/83 (misure urgenti in materia previdenziale) in quanto, quale legale rappresentante della ditta C., ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali per un totale di \u20ac 200.678,00 operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.<\/p>

Veniva incardinato il procedimento e l\u2019imputato, rinunciando alla prescrizione gi\u00e0 maturata attraverso il difensore, chiedeva emettersi pronuncia di sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto.<\/p>

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa emergeva che all\u2019epoca dei fatti l\u2019imputato rivestiva, in effetti, la qualifica di dipendente della ditta C. e non quella apicale di datore di lavoro,\u00a0 <\/span>cos\u00ec come erroneamente accertato dall\u2019accusa.<\/p>

Per detti motivi il sig. D. \u2013 difeso dall\u2019avv. Gianfranco Rotondo \u2013 veniva assolto per non aver commesso il fatto e nessun risarcimento veniva disposto in favore dell\u2019ente previdenziale.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Con decreto di giudizio immediato, il sig. L. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all\u2019art 4, commi 1, 4 bis, 4 ter, l. n. 401\/1989, 88 R.D. 18.6.1931, N. 773, perch\u00e9, nella sua veste di gestore\/titolare dell\u2019esercizio commerciale \u201cCED-Internet Point\u201d, poneva in essere l\u2019esercizio abusivo di raccolta scommesse o concorsi pronostici su attivit\u00e0 sportive calcistiche (gestite dall\u2019Amministrazione dei Monopoli di Stato e dal Coni) nazionali ed estere, nonch\u00e9 l\u2019intermediazione di giocate, il tutto in mancanza della \u201clicenza di polizia\u201d prevista dall\u2019art. 88 TULPS, della autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e della prescritta autorizzazione e\/o concessione.<\/p>

Il giudice del Tribunale di B., accogliendo le tesi difensive dell\u2019Avv. Gianfranco Rotondo, in ordine alla discriminazione subita dal gestore estero P. da parte dello Stato italiano, assolveva il L. dalle imputazioni ascrittegli, avendo con precedente e separato provvedimento gi\u00e0 disposto la restituzione di quanto sequestrato dalla Guardia di Finanza di B..<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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Il sig. M. veniva citato in giudizio in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona perch\u00e9, mediante artifici e raggiri, induceva in errore A. che eseguiva un accredito sulla carta Postepay senza che il M. eseguisse mai la consegna del lettore CD proposto in vendita on line<\/i>, cos\u00ec procurandosi il vantaggio dell\u2019illecito conseguimento delle somme di denaro con pari danno per la vittima. Inoltre, si attribuiva il falso nome di R. con i cui documenti attivava a suo nome la carta Postepay su cui faceva confluire il provento della vendita predetta.\u00a0<\/span><\/p>

All\u2019esito dell\u2019iter processuale il Giudice presso il Tribunale di Bari disponeva non doversi procedere nei confronti del M. difeso dall\u2019Avv. Gianfranco Rotondo.<\/p>

Nessun risarcimento veniva disposto in favore della persona offesa A.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

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H\u0102R\u021aUIREA CONDOMINIULUI<\/b><\/span><\/p>

Con decreto di giudizio immediato, i signori M. e D. venivano tratti in giudizio in ordine al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in quanto, a detta della sig.ra P., quest\u2019ultima veniva disturbata nel proprio riposo pomeridiano dal suono del pianoforte proveniente dall\u2019abitazione degli imputati.<\/p>

Tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di T. gli imputati chiedevano acquisizione di documentazione e assunzione di testimoni. Al termine dell\u2019istruttoria dibattimentale, imputati, difesi dall\u2019Avvocato penalista Gianfranco Rotondo, venivano assolti per difetto degli estremi oggettivi della contestazione.<\/p>

Ed invero, per potersi avere il reato di cui all\u2019art. 659 c.p., deve essere provata l\u2019idoneit\u00e0 del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Cass. Pen. 246\/2009): nel caso di specie, invece, veniva dimostrato che i rumori (seppur possa parlarsi in tali termini con riferimento ai suoni musicali prodotti dagli imputati) erano idonei ad arrecare disturbo solo alla persona offesa.<\/p>

Per detti motivi i coniugi M. e D. venivano assolti perch\u00e9 il fatto non sussiste.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t