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TUTELIAMO LE NOSTRE IDEE E CREAZIONI CON IL COPYRIGHT!

Tutti coloro che decidono di mettersi in proprio, e quindi fondando un’impresa, devono cercare di pubblicizzare il più possibile il loro lavoro, lo staff, la location ecc.

Per far questo, ovviamente, come prima cosa bisogna trovare un nome originale, da far poi registrare, assieme anche ad un logo, per migliorare la propria visibilità, che rappresenti al meglio l’attività.

Insieme a questo, per aumentare l’interesse dei possibili clienti nei confronti del prodotto che si sta per vendere, si può creare un sito web, ben strutturato, che presenti nel miglior modo possibile tutti gli aspetti dell’azienda, così da conquistare la fiducia del pubblico e del mercato.

Non bisogna dimenticare che il nome, come pure il logo, sono completamente personali, perciò essendo un “originale”, in modo automatico è proprietà unica del creatore, ossia che è l’unico a poterlo utilizzare, con alcune eccezioni.

Si tratta del conosciuto copyright (letteralmente diritto di copia), che dal punto di vista giuridico tutela, come detto sopra, le creazioni originali in qualsiasi ambito, dall’arte alla musica, all’architettura alla letteratura. In Italia tutto ciò è gestito dal SIAE (Società Italiana di Autori ed Editori), oppure si può effettuare la procedura di deposito al Registro pubblico generale delle opere protette, presso la direzione generale Biblioteche e istituti culturali (MIBAC).

E’ estremamente consigliato mettere “sotto tutela” il proprio logo, per evitare problemi causati da qualche malintenzionato, pronto ad usare una creazione altrui. In questo specifico caso, ci si rivolge all’Ufficio Marchi e Brevetti (UIBM), che lo registra come marchio, che fa sì che di potere utilizzare in via esclusiva un certo nome o simbolo scelto per identificare un nuovo prodotto o servizio.

Qualora questo o dei contenuti di un sito web venga riprodotto, venduto, diffuso in rete o usato per un altro prodotto, senza l’autorizzazione dell’autore, avviene la violazione del copyright, ai sensi dell’art. 171   (L. 22 aprile 1941, n. 633), punibile con la multa da € 51 a € 2.065; nel caso di diffusione illegale via internet si deve pagare, prima che il decreto penale di condanna sia emesso, una somma che corrisponda alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. E il pagamento estingue il reato.

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