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COSA CAMBIA ORA NEL CODICE DI CRISI D’IMPRESA E D’INSOLVENZA?

Il giorno 15 luglio di quest’anno è stato approvato, in modo definitivo, il Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza (D.Lgs. n. 83/2022), attraverso il D. Lgs. n. 14/2019, che ha il compito di ristrutturare la materia delle procedure concorsuali (ossia quelle procedure giudiziarie a cui un’azienda è sottoposta nel diritto fallimentare) e della crisi dell’eccessivo indebitamento, migliorando le norme attuali.

Con la nuova entrata in vigore, il codice cerca di mettere meglio al centro i problemi legati al tema della liquidazione giudiziale, ossia la procedura che sostituirà il fallimento e che avrà lo scopo di liquidare il patrimonio di un imprenditore insolvente (non in grado di pagare i propri debiti), per poter poi risarcire i creditori.

Tra le novità vi sono i punti che si riferiscono al:

–  rilevare eventuali squilibri di tipo patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;                                                        

– verificare l’impossibilità di sostenere i debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4 del nuovo art. 3 (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenata giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione);                                                                                                                                                

  – ottenere le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma secondo dell’art. 13 (ossia attraverso la Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa).

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