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La Frode Informatica: conseguenza dell’avido che sfrutta con il web l’ingenuità dell’Internauta

Quanti di noi, cittadini privati e aziende pubbliche, almeno una volta abbiamo ricevuto dei messaggi anomali o la segnalazione di una infiltrazione nei nostri computer? 

Purtroppo gli hacker cattivi, noti anche come black hat o cracker (dal verbo inglese to crack = spaccare) non mancano mai. E le conseguenze che deriverebbero dalle loro attività possono essere spiacevoli.

Per questo oggi giorno gli esperti informatici sviluppano sempre più nuovi software antivirus per proteggere i nostri dati, in particolar modo quelli personali e quelli sensibili.

I reati che i pirati informatici possono commettere vanno dalla violazione account alle truffe online, il cosiddetto phishing, che può portare al furto del numero di carta di credito, e qui si entra nel tema della “frode informatica”.

Ai sensi dell’art. 640 ter del Codice Penale, per il soggetto che “alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” vi è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 51 a euro 1052.

Vi è la reclusione da due a sei anni e una multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale a danno di uno o più soggetti.

Per via dell’induzione in errore della vittima, ossia raggirare un internauta, la persona che naviga su Internet, con degli stratagemmi  per portarla (in)volontariamente a dare l’accesso al criminale ai propri dati, la Cassazione in seguito ha stabilito che “il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p. ha la stessa struttura e gli stessi elementi che costituiscono la truffa, dalla quale si differenzia soltanto perché l’attività fraudolenta della persona che agisce investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico in possesso di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale di altri.”

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