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IL SEGRETO INDUSTRIALE: NON E’ UN SEGRETO DA SVELARE

Tante volte si è letto di “spionaggio industriale”, come viene comunemente chiamata la rivelazione del segreto industriale, in riferimento a situazioni in cui lavoratori o amministratori di società, in virtù della propria posizione lavorativa, si sono impossessati di informazioni relative a segreti industriali o progetti tesi ad incrementare la produzione, e quindi l’utile aziendale, usandoli indebitamente per proprio (e talvolta altrui) tornaconto.

Per progetti si intendono anche invenzioni e scoperte scientifiche che hanno lo scopo di essere utilizzate in ambito professionale e industriale,  come ad esempio “metodi di lavorazione, macchine, strumenti, dispositivi, prodotti industriali o applicazioni industriali nuove rispetto ai processi industriali già in uso, le quali non devono, peraltro, essere contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume”.

Ovviamente tutto questo è punibile per legge, precisamente ai sensi dell’art. 623 del codice penale, il quale recita: “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Il colpevole è punito a querela della persona offesa”.

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