{"id":1502,"date":"2021-10-15T12:36:11","date_gmt":"2021-10-15T10:36:11","guid":{"rendered":"https:\/\/labfirm.it\/?p=1502"},"modified":"2021-10-15T12:36:48","modified_gmt":"2021-10-15T10:36:48","slug":"omicidio-colposo-nesso-causale-e-manovra-di-kristeller","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/labfirm.it\/de\/omicidio-colposo-nesso-causale-e-manovra-di-kristeller\/","title":{"rendered":"OMICIDIO COLPOSO, NESSO CAUSALE E MANOVRA DI KRISTELLER"},"content":{"rendered":"
La Corte d\u2019Appello, dopo aver rinnovato l\u2019istruttoria dibattimentale, assolveva il ginecologo per non aver commesso il fatto dal reato di falso per soppressione di una cartella clinica relativa al parto e perch\u00e8 il fatto non sussiste dal reato di omicidio colposo della neonata attraverso errate manovre di Kristeller, che provocavano una grave sofferenza ipossica al feto con conseguente esito letale cinque giorni dopo la nascita.<\/p>\n
Il consulente tecnico del pubblico ministero, dinanzi alla Corte d\u2019Appello, affermava che non sussisteva altra causa della grave sofferenza respiratoria della neonata che quella dovuta alle errate ed intempestive manovre di Kristeller effettuate dall\u2019imputato, sottolineando che il feto, stando all\u2019ultimo tracciato veritiero, era in buone condizioni mentre le manovre dell\u2019imputato furono effettuate in un tempo troppo anticipato rispetto a quello in cui potevano essere svolte senza conseguenze lesive perch\u00e8 il feto non si trovava ancora in zona perineale.
\nProponeva ricorso davanti alla Cassazione il Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione.<\/p>\n
La Suprema Corte ha gi\u00e0 chiarito con precedente pronuncia che il giudizio di elevata probabilit\u00e0 logica non definisce il nesso causale ma costituisce il criterio con il quale il giudice deve procedere all\u2019accertamento probatorio di tale nesso causale, verificando se la legge statistica di riferimento trovi applicazione nel caso concreto di giudizio, stante l\u2019alta probabilit\u00e0 logica che siano da escludere fattori causali alternativi.<\/p>\n
Secondo tale criterio ermeneutico, la Corte ha riconosciuto che l\u2019encefalopatia neonatale dovuta ad un distacco intempestivo di placenta fosse stata determinata dall\u2019erronea esecuzione della manovra di Kristeller, stante la mancanza di altri ipotizzabili fattori causali associati al parto o alla gravidanza.
\nIl principio in generale discende dalle affermazioni delle Sezioni Unite \u201cFranzese\u201d che hanno fissato, sia pur in una fattispecie di causalit\u00e0 omissiva impropria, alcuni snodi logico-giuridici fondamentali per la verifica del nesso di causalit\u00e0 nei reati colposi.<\/p>\n
Le Sezioni Unite hanno stabilito che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalit\u00e0 tra omissione ed evento non pu\u00f2 ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilit\u00e0 statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilit\u00e0 logica, sicch\u00e8 esso \u00e8 configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l\u2019azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l\u2019interferenza di decorsi causali alternativi, l\u2019evento, con elevato grado di credibilit\u00e0 razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensit\u00e0 lesiva.
\nAllo stesso modo, l\u2019insufficienza, la contraddittoriet\u00e0 e l\u2019incertezza del nesso causale tra condotta ed evento \u2013 e cio\u00e8 il ragionevole dubbio, in base all\u2019evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell\u2019omissione dell\u2019agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell\u2019evento lesivo \u2013 comportano l\u2019esito assolutorio del giudizio.<\/p>\n
Causalit\u00e0 omissiva e causalit\u00e0 commissiva nei reati colposi rispondono a regole identiche ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalit\u00e0, poich\u00e8 i comportamenti che le realizzano sono strettamente connessi, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre \u00e8 assolutamente inerte, ma, frequentemente, pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cio\u00e8 da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia, attenzione.
\nLa distinzione attiene, quindi, soltanto alla necessit\u00e0, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso, per verificare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anzich\u00e8 fondato sui dati della realt\u00e0, come nella causalit\u00e0 commissiva; infatti, nel caso di comportamento omissivo, \u00e8 solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che pu\u00f2 formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalit\u00e0.<\/p>\n
Bisogna cio\u00e8 verificare \u2013 sulla base delle evidenze processuali \u2013 che, ipotizzandosi come avvenuta l\u2019azione doverosa omessa (nel reato colposo omissivo improprio) o al contrario non compiuta la condotta commissiva assunta a causa dell\u2019evento (nel reato commissivo colposo), ed esclusa l\u2019interferenza di decorsi causali alternativi, l\u2019evento, con elevato grado di credibilit\u00e0 razionale, non si sarebbe verificato (oppure sarebbe avvenuto molto dopo o avrebbe comunque avuto minore intensit\u00e0 lesiva).
\nNel caso di specie la Corte di Appello ha omesso di confrontarsi con la seconda regola di giudizio del nesso di causalit\u00e0 colposa, e cio\u00e8 la verifica circa l\u2019alta probabilit\u00e0 ovvero l\u2019elevato grado di credibilit\u00e0 razionale dell\u2019ipotesi di derivazione causale \u201ccondotta-evento\u201d ovvero accertare l\u2019assenza di cause determinanti l\u2019evento diverse da quella ipotizzata.<\/p>\n
Gli stessi Giudici di secondo grado poi in maniera del tutto illogica ritenevano il mancato superamento dell\u2019oltre ogni ragionevole dubbio, optando per l\u2019assoluzione, in ragione della mancata possibilit\u00e0 di ricostruire con certezza le cause dell\u2019ipossia della neonata a causa della soppressione e successiva falsificazione della cartella clinica che avrebbe dovuto attestare quanto accaduto nell\u2019intervallo di tempo dalle otto del mattino sino alla nascita.
\nAnche tale assioma paradossale, e cio\u00e8 che la commissione di un reato finalizzato ad occultare le prove della commissione di un altro reato possa costituire, in relazione a quest\u2019ultimo, limite al superamento dell\u2019oltre ogni ragionevole dubbio, conduceva la Cassazione all\u2019annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione per omicidio colposo nei confronti del ginecologo, con rinvio ad altra Sezione della Corte d\u2019Appello.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Corte d\u2019Appello, dopo aver rinnovato l\u2019istruttoria dibattimentale, assolveva il ginecologo per non aver commesso il fatto dal reato di falso per soppressione di una cartella clinica relativa al parto e perch\u00e8 il fatto non sussiste dal reato di omicidio colposo della neonata attraverso errate manovre di Kristeller, che provocavano una grave sofferenza ipossica al […]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":1503,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1502","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1502"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1502\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labfirm.it\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}