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QUANTO LA LEGGE TUTELA LA DONNA LAVORATRICE IN MATERNITA’?

Un argomento di cui tuttora si discute è la maternità dal punto di vista lavorativo. Tantissime lavoratrici hanno affrontato il ritorno al lavoro, dopo i 2 mesi precedenti al parto e nei 3 mesi successivi, per un totale di 5 mesi di “congedo obbligatorio di maternità” stabilito dalla legge, e ha diritto all’80% dello stipendio.

La donna, per legge, è tutelata sul conservare il posto di lavoro e di rientrare a svolgere gli stessi compiti, con il divieto di licenziamento.

Con la Legge di Bilancio 2019, comma 486, si è andato a modificare l’art. 18 della legge n. 81/2017, stabilendo che i datori di lavoro sono obbligati a garantire alle lavoratrici madri l’accesso alla modalità di lavoro in smart- working nei tre anni dopo il congedo.

All’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 la suddetta Legge di Bilancio ha aggiunto, con l’art. 1, comma 485, il comma 1.1 stabilisce che la donna può scegliere di non lavorare solo dopo il parto per 5 mesi, invece dei 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, in base alle sue condizioni e alle necessità, previa autorizzazione del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale.

Tutto questo aiuta le mamme lavoratrici, anche se dall’altro si teme una eventuale disparità nell’ organizzazione di un’azienda, specialmente nei confronti degli altri lavoratori con necessità di tutela diverse.

Oltre a questi aspetti, non si deve dimenticare l’aspetto psicologico della cosa, con cose come la depressione post partum e lo stato emotivo in cui la donna si ritrova durante la gravidanza.

Perciò si deve fare in modo che la lavoratrice non subisca alcun tipo di stress, riducendo le ore di lavoro e non esponendola a mansioni troppo faticose, sia per lei che per il feto.

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